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Deducibilità fiscale

 

PERSONE FISICHE
1. Detrazione dall'IRPEF pari al 19% delle erogazioni in denaro
fino a euro 2.065,83


Le erogazioni liberali (Art. 13 D. Lgs. 460/97), effettuate a decorrere dal 1° gennaio 1998,
entro il limite annuo di euro 2.065,83 possono essere dichiarate sul MOD.UNICO
o MOD. 730 come oneri detraibili e pertanto può essere recuperata una imposta pari
19% del contributo erogato.

La detrazione è consentita a condizione che il versamento di tali erogazioni o contributi sia eseguito tramite Banca (bonifico bancario) o Ufficio Postale (versamento in c/c/p o vaglia postale) o secondo altri sistemi di pagamento previsti dall'art. 23 del D.L. 241/97. Non è possibile detrarre il contributo in contanti, anche se viene rilasciata una ricevuta dall'Ente, in quanto l'Amministrazione Finanziaria non ha ancora emanato un decreto, previsto dall'Art. 13, per riconoscere ulteriori modalità idonee. 

E' obbligo di colui che effettua l'erogazione, e che porta tale somma come onere detraibile sulla dichiarazione dei redditi, conservare la ricevuta del versamento in quanto, non essendovi l'obbligo di allegare la stessa alla dichiarazione, può essere successivamente richiesta dall'Amministrazione Finanziaria a verifica degli oneri detraibili dichiarati.

2. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo di euro 70.000,00 

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, in alternativa alla precedente detrazione del 19% è possibile optare per la deduzione dal reddito imponibile. Pertanto è il reddito dichiarato che viene diminuito dell’erogazione effettuata a favore della ONLUS ed il beneficio fiscale varia con il variare del reddito stesso.


Reddito dichiarato

Beneficio Fiscale

sino a 15.000,00 €

23% dell'erogazione

da 15.000,01 € a 28.000,00 €

27% dell'erogazione

da 28.000,01 € a 55.000,00 €

38% dell'erogazione

da 55.000,01 € a 75.000,00 €

41% dell'erogazione

oltre 75.000,01 €

43% dell'erogazione


Ai sensi dell'articolo 14 del del Decreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.
Ciò significa che una Persona Fisica il cui reddito è pari ad esempio ad euro 27.350,00 può dedurre dal proprio reddito euro 2.735,00 (10% del reddito dichiarato), mentre chi è possessore di un reddito di euro 780.000,00 può dedurre solo sino ad euro 70.000,00.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.


IMPRESE
1. Deduzione dal reddito sino al 10% del reddito dichiarato e sino ad un massimo
di 70.000,00 euro

Per le erogazioni effettuate a decorrere dal 17/03/2005, ai sensi dell'articolo 14 del delDecreto Legge n. 35 del 14/03/05, successivamente convertito in Legge n. 80 del 14/05/05, la somma ammessa in deduzione dal reddito complessivo del soggetto erogatore è nel limite del 10% del reddito dichiarato, e comunque nella misura massima di euro 70.000,00 annui.
Resta ferma la facoltà di applicare le disposizioni di cui all'articolo 100, comma 2, del testo unico delle imposte ovvero deduzione nel limite del 2% del predetto reddito e deducibilità sino a euro 2.065,83 se tale importo risultasse superiore al precedente limite del 2%. Ciò significa che qualora ad esempio il reddito sia pari ad euro 8.000.000,00 ed euro 800.000,00, pari al 10%, e la somma ammissibile quale deduzione è il limite massimo di 70.000,00€, posso optare per la vecchia normativa che permette di dedurre sino ad un massimo del 2% del reddito d'impresa e cioè 160.000,00€.

Restano invariate le modalità di erogazione così come esplicitate nei paragrafi precedenti.

 

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